BLOG

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito le importanti modifiche statutarie apportate dalle Fonti istitutive, con Accordo del 15 aprile 2019, relativamente a:

  • iscrizione al FISDE in qualità di socio straordinario, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici;
  • mantenimento della qualifica di socio aggregato in caso di cessazione dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici.

Tali modifiche si caratterizzano per l’estensione a favore dei soci della possibilità di mantenere il rapporto associativo con FISDE anche in casi precedentemente non previsti, con effetti importanti per il rafforzamento del “ruolo sociale” del Fondo.

Di seguito i dettagli.

Iscrizione al FISDE in qualità di socio straordinario anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici
Articolo 5.2.1 bis

L’art. 5.2.1 dello Statuto – al quale si rinvia – definisce e disciplina nel dettaglio coloro che “hanno facoltà di iscriversi in qualità di Soci straordinari”.
Tali previsioni sono ora integrate con l’inserimento dell’art. 5.2.1 bis, che estende la facoltà di iscrizione al FISDE in qualità di socio straordinario anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, prima della maturazione dei requisiti pensionistici, conseguente ad accordi sindacali o individuali sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018.

Agli interessati è riconosciuta la facoltà di iscriversi a FISDE in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che:

  • alla data di cessazione dal servizio siano soci ordinari, con anzianità di iscrizione FISDE o di servizio di almeno 20 anni (o almeno 15 con una quota maggiorata);  
  • la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell’eventuale periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
  • gli interessati – fermi restando i presupposti di cui sopra – abbiano già presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
  • la cessazione del rapporto di lavoro non sia conseguente a licenziamento disciplinare.

Gli interessati devono presentare la domanda di iscrizione – con allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate – nel rispetto dei normali termini di decadenza e di decorrenza delle prestazioni stabiliti all’art. 5.2.2 dello Statuto.

Per le uscite conseguenti ad accordi sindacali, le Società interessate non appartenenti al Gruppo Enel, dovranno, in via preventiva, sottoscrivere apposite convenzioni con FISDE o integrare quelle già sottoscritte, con impegno, in particolare, al versamento a proprio carico della quota associativa annuale – nella misura base – per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici), nonché alla trasmissione a FISDE degli elenchi nominativi dei potenziali richiedenti l’iscrizione.
Analoghe convenzioni saranno sottoscritte con FISDE, in via preventiva, dalle Società non appartenenti al Gruppo Enel che intendano farsi carico – per le uscite conseguenti a risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro – del pagamento della quota associativa annuale – nella misura base – da versare a FISDE. 

Si precisa che il personale in mobilità che, in forza di convenzioni sottoscritte con FISDE in data anteriore al 15 aprile 2019, abbia la qualifica di socio ordinario, conserva tale status fino alla scadenza della convenzione sottoscritta con FISDE dalla società di appartenenza.

Mantenimento della qualifica di socio aggregato in caso di cessazione dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici
Articolo 5.3.1 bis

Grazie a queste ultime modifiche statutarie, anche i soci aggregati (appartenenti a: Gestione Edison, Gestione SEL e Gestione FISDE Open) hanno ora la possibilità di avere confermato il rapporto associativo con FISDE – sempre in qualità di soci aggregati – nel caso di cessazione dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici, come spiegato a seguire.
In virtù del nuovo art. 5.3.1 Bis, su richiesta a FISDE da parte della Società interessata, i dipendenti che cessano dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici, in forza di accordi sindacali o individuali sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, possono mantenere, ad ogni effetto – incluso il versamento del finanziamento a carico della Società secondo quanto previsto dalle convenzioni – la qualità di soci aggregati fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Ciò a condizione che:

  • gli interessati maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell’eventuale periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
  • la cessazione del rapporto di lavoro non sia conseguente a licenziamento disciplinare.

 

Per completezza di informazione, l’accordo del 15 aprile 2019 ha anche previsto:

  1. la possibilità di acquisire la qualità di soci ordinari da parte dei dipendenti delle associazioni FISDE, ARCA e FOPEN, previa sottoscrizione con FISDE di apposita convenzione;
  2. l’attribuzione da FISDE ad una società di revisione iscritta nell’apposito Registro dei revisori legali la revisione contabile su base volontaria.

Pubblicheremo a breve qui sul sito lo Statuto aggiornato.

 

Used Tags :

admindentista

No comments yet

Privacy Policy - Cookie Policy